Appunti sul diritto ecclesiastico che illustra dettagliatamente la normativa che regola i rapporti tra stato e Chiesa, sancendo i diritti e i doveri reciproci.
In particolare si affrontato i rapporti tra la Costituzione italiana e la religione cattolica, le norme relative alla Santa Sede e a Città del Vaticano; gli enti ecclesiastici ed i rapporti tra Stato e confessioni religiose; i ministri di culto; l'assistenza spirituale; l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; le scuole confessionali; il sostentamento del Clero; il matrimonio...
Manuale breve di diritto ecclesiastico
di Filippo Amelotti
Appunti sul diritto ecclesiastico che illustra dettagliatamente la normativa che
regola i rapporti tra stato e Chiesa, sancendo i diritti e i doveri reciproci.
In particolare si affrontato i rapporti tra la Costituzione italiana e la religione
cattolica, le norme relative alla Santa Sede e a Città del Vaticano; gli enti
ecclesiastici ed i rapporti tra Stato e confessioni religiose; i ministri di culto;
l'assistenza spirituale; l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche; le scuole confessionali; il sostentamento del Clero; il matrimonio...
Università: Università degli studi di Genova
Facoltà: Scienze Politiche
Esame: Storia e sistemi dei rapporti tra stato e chiesa
Docente: G. Varnier
Titolo del libro: Manuale breve di diritto ecclesiastico
Autore del libro: E. Vitali, A. Chizzoniti
Editore: Giuffré
Anno pubblicazione: 20091. Definizione diritto ecclesiastico
Disciplina il fenomeno religioso e va distinto dal diritto canonico che è il complesso delle norme poste e
fatte valere dalla chiesa cattolica per regolare la propria organizzazione e disciplinare l’attività dei propri
membri.
Il diritto ecclesiastico è costituito da un complesso di norme poste dallo stato, dalle regioni, dall’UE e dalla
comunità internazionale.
La costituzione repubblicana ha tenuto conto delle esigenze spirituali dei cittadini e ha dettato alcune
disposizioni che colgono l’espressione del sentimento religioso nella sua dimensione individuale ed
associate. Tra queste norme, fondamentali sono quelle che garantiscono la libertà religiosa individuale e
collettiva e l’uguale libertà delle confessioni. Sono norme che hanno formato un sistema grazie all’opera
interpretativa della corte costituzionale che ha sviluppato i significati di quelle norme ed ha enucleato una
serie di principi supremi dotati di un rango nel sistema delle fonti superiore alle stesse norme della carta. Le
disposizioni che vengono in considerazione sono quelle contenute negli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 cost. che
vanno legate anche all’art. 117. esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento
religioso sia del singolo che della collettività.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 2. L’evoluzione storica del diritto ecclesiastico: prima fase
dal 1848 al 1929: lo Statuto Albertino concesso con la legge del 1848 proclamava il principio che la
religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello stato e che gli altri culti sono tollerati
conformemente alel leggi. La successiva evoluzione dottrinale finì per considerare l’art. 1 come norma
programmatica ossia come disposizione che avrebbe assunto un contenuto in dipendenza della legislazione
emanata. Si affermò poi l’idea che essa fosse solo una norma di cerimoniale nel senso che si sarebbe limitata
a prescrivere l’obbligatorietà del rito cattolico dove fosse prevista una cerimonia religiosa ufficiale. Con la
Legge Sineo del 1848 si stabilì che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e
politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari. La legge Siccardi abolirono il privilegio del foro
ecclesiastico: si volle proclamare l’unicità della giurisdizione dello stato come espressione della sovranità.
Per i governi liberali della seconda metà dell’800 il problema fu quello della fondazione dello stato moderno
che doveva essere caratterizzato dall’identificazione di laicismo e liberti cui la religione doveva essere un
fatto privato dei singoli e la chiesa solo un’istituzione tradizionale di prestigio e valore ma senza possibilità
di pretese nel campo temporale dello stato. nel 1861 Cavour aveva posto la Questione Romana ossia la
necessità che Roma doveva essere la capitale del nuovo stato unificato sotto il regno dei Savoia e tale
movimento suscitò l’ostilità del papato. Nel 1865 ci fu l’emanazione del primo codice civile del regno
d’Italia che introdusse il matrimonio civile come unica forma valida ed efficace per lo stato. ci furono nello
stesso periodo le leggi eversive dell’asse ecclesiastico che soppressero le corporazioni e associazioni
religiose che non attendessero alla cura delle anime, all’educazione o all’assistenza religiosa togliendo loro
la capacità di acquistare e possedere. Dopo la presa di Roma nel 1970 da parte delle truppe italiane che
provocò la fine della debellatio dello stato pontificio la legge più importante fu la legge delle Guarentigie
pontificie che fu legge unilaterale dello stato, emanata per salvaguardare la persona del sommo pontefice
proclamandola sacra e inviolabile e attribuendo ad essa gli onori sovrani. Era inoltre garantita l’intangibilità
della città leonina in cui il pontefice risiedeva e si regolavano alcuni aspetti della situazione della chiesa
italiana. Si proclamava la piena libertà di discussione in materia religiosa. Tale legge non fu accettata dal
pontefice e la questione romana rimase aperta con profonde lacerazioni negli equilibri politici del nuovo
stato. Il codice del 1889 (codice Zanardelli) abolì la categoria dei rati contro la religione e tutelò in modo
uguale la situazione di ogni cittadini credente.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 3. L’evoluzione storica del diritto ecclesiastico: seconda fase
1929 – 1948: nel 1929 furono stipulati i patti lateranensi che constavano in 3 strumenti: trattato, concordato,
convenzione finanziaria. Il primo abrogò la legge delle guarentigie e risolse la questione romana con la
costituzione dello stato Città del Vaticano che doveva rappresentare il segno tangibile dell’indipendenza del
sommo pontefice. Il concordato disciplinava la situazione della chiesa cattolica in Italia mentre la
Convenzione chiudeva i rapporti economici pregressi tra stato italiano e Santa sede riconoscendo a
quest’ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita degli stati pontifici. La conciliazione fu il
momento di più grande prestigio della dittatura mussoliniana il cui disegno comportava la cancellazione dei
diritti di libertà e di libertà religiosa. Per l’applicazione del concordato furono emanate 2 leggi: la legge per
il matrimonio e quella per gli enti ecclesiastici e si affermò il principio per cu ciò che era esistente e valido
per l’ordinamento della chiesa lo era anche per quello dello stato. Con la legge del 24 giugno del 1929 fu
disciplinato l’esercizio dei culti ammessi nello stato e il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti
medesimi. Detta legge prevedeva che potessero essere ammessi nello stato italiano i culti diversi dalla
religione cattolica purchè non professassero principi o non seguissero riti contrari all’ordine pubblico o al
buon costume. La legge prevedeva inoltre una serie di controlli da parte dello stato riguardo alla
costituzione, alla gestione degli enti e alla nomina dei ministri dei culti ammessi. Nel 1930 fu pubblicato il
nuovo codice penale che prevedeva una serie di reati che tutelavano il sentimento religioso. Veniva punito il
vilipendio della sola religione di stato. la ratio stava in ciò che solo la religione cattolica costituiva tradizione
secolare e quindi elemento unificatore del popolo italiano nel regime fascista. In questo quadri si inseriscono
le leggi razziali che colpivano i cittadini italiani di nazione ebraica dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o
impiego pubblico, presso banche e società assicurative, gestire imprese, essere proprietari di immobili,
frequentare scuole pubbliche. Vennero abrogate nell’Italia del sud liberata e vennero reintegrati e vennero
reintegrati nei diritti civili politici e patrimoniali cittadini italiani e stranieri di razza ebraica.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 4. L’evoluzione storica del diritto ecclesiastico: terza fase
1947/48 ad oggi: con la caduta del fascismo, la ricostruzione dell’ordinamento democratico e pluralista
attuato dalla costituzione repubblicana entrata in vigore nel 48 mutò il diritto ecclesiastico italiano. La
costituzione pose norme fondamentali che sanciscono la nuova posizione della repubblica rispetto al
sentimento religioso dei cittadini. Sono proclamati diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, di libertà religiosa e di coscienza, di uguale libertà delle
confessioni; è introdotto il principio di uguaglianza formale e sostanziale e di non discriminazione; sono
posti, con la proclamazione dell’indipendenza e della sovranità dello stato e della chiesa, i principi di
distinzione degli ordini civile e religioso e di autonomia delle confessioni; sono poste due norme, sulla
produzione giuridica dove si tratti di disciplinare i rapporti tra stato e chiesa cattolica e tra stato e
confessioni diverse dalla cattolica. Dopo l’entrata in vigore della costituzione nulla è avvenuto sino al 67
quando il parlamento votò una mozione che invitava il governo a riconsiderare alcune norme del
concordato in rapporto all’evoluzione dei tempi e allo sviluppo della vita democratica e prospettare alla
Santa sede l’opportunità di addivenire alla revisione di quelle norme. Vi fu l’introduzione del divorzio che
intaccò il principio della riserva di giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio concordatario. Nel 1975 ci fu
la radicale riforma del diritto di famiglia. Nel 1984 ci fu l’accordo di Villa Madama firmato da Craxi per
l’Italia e dal cardinale Casaroli per la Santa sede. Tale accordo abrogava e sostituiva il concordato
lateranense e apportava alcune modifiche al trattato lateranense. Lo stato italiano stipulò una serie di intese
con confessioni diverse dalla cattolica che mutarono la situazione di quelle confessioni liberandole dai
vincoli della legge del 1929. Furono stipulate inoltre tra le autorità dello stato e la CEI una serie di accordi in
materia di insegnamento della religione cattolica, di assistenza spirituale, di beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 5. Fonti del diritto ecclesiastico italiano
Con il termine fonti del diritto si indicano gli strumenti per la produzione legislativa. Fonte del diritto è
l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.
Il sottosistema del diritto ecclesiastico, dal punto di vista profilo temporale è costituito da successive
stratificazioni normative: i patti lateranensi del 29, la legge sui culti ammessi del 29, la costituzione
repubblicana del 48; il uovo accordo tra stato e santa sede dell’84; la normativa da esso derivata; le intese
con le confessioni acattoliche; la nuova legislazione unilaterale dello stato.
Sotto il profilo gerarchico le fonti appartengono a gradi diversi della produzione normativa: le norme
costituzionali con efficacia prevalente rispetto alle leggi ordinarie. Va precisato che la corte costituzionale
ha enucleato alcuni principi supremi dell’ordinamento costituzionale sovraordinati alle stesse norme
costituzionali. Ma vi sono anche leggi di origine pattizia che hanno invece una forza passiva o di resistenza
all’abrogazione e modificazione assimilabile a quelle delle norme costituzionali: esse sono qualificate come
fonti atipiche.
Quanto all’origine: il sistema è costituito sia dalla produzione normativa unilaterale dello stato che bilaterale
per regolare i rapporti con la chiesa cattolica e con le altre confessioni.
Le norme di origine bilaterale prevedono nel procedimento per la loro formazione la necessità dell’accordo
con la controparte. Tali norme concordate cono rese efficaci nell’ordinamento italiano da una legge
unilaterale dello stato: rispettivamente dalla legge che da piena integrale esecuzione all’accordo con la
chiesa cattolica e dalla legge di approvazione per le intese con le confessioni acattoliche. Per queste leggi di
origine bilaterale è stabilito un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo nel
senso che la legge presuppone un accordo tra stato e chiesa o tra stato e confessione che il parlamento può
solo approvare o respingere ma non emendare per rispetto del principio della distinzione degli ordini dello
stato e delle chiese.
A questo tipo di leggi appartengono le leggi di esecuzione dei patti lateranensi e quella di esecuzione
dell’accordo dell’84.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 6. L’accordo dell’84 come accordo quadro e la sua attuazione.
L’accordo di modificazione dell’84 comunemente inteso come accordo-quadro nel quali le due alte parti
contraenti hanno fissato i principi impegnandosi alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo
e il bene del paese. Detti principi dovrebbero essere portati all’attuazione mediante altre norme.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 7. Rilevanza delle norme di origine confessionale
Tra le fonti di diritto ecclesiastico italiano un ruolo importante hanno giocato le fonti-fatto, espressione che
ricomprende tanto i comportamenti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti quanto gli
atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento. L’art. 8 della cost. prevede una vera e propria
riserva di statuto in favore delle confessioni. Ciò comporta la rinuncia da parte dello stata a ogni ingerenza
nella determinazione dei singoli ordinamenti interni ma anche alla regolazione con atti sostanzialmente e
formalmente unilaterali della disciplina dei propri rapporti con le confessioni. La riserva di statuto esclude
ogni possibilità di ingerenza da parte dello stato nella emanazione delle disposizioni statutarie delle
confessioni religiose.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 8. La riforma dell’art. 117 della costituzione: premesse
Dopo la riforma del titolo V della cost. in conseguenza dell’ampio riconoscimento della potestà legislativa
regionale, lo stato non ha più la potestà legislativa generale giacchè ora può legiferare solo nelle materie
riservate dalla cost. L’art. 117 stabilisce la competenza esclusiva dello stato centrale in tema di rapporti tra
questo e le confessioni religiose. Tuttavia il nuovo dettato costituzionale non esclude che le regioni possano
concorrere a strutturare il sistema nel rapporto tra pubblici poteri e confessioni religiose. Il ruolo delle
regioni è però destinato a spiegarsi all’interno di un quadro preventivamente tracciato dalla legislazione
statuale e si struttura attraverso la stipulazione di intese di 2° grado. Non poche materie che sono di
competenza regionale esclusiva o concorrente presentano una rilevanza ecclesiasticistica: istruzione, tutela
della salute, alimentazione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione di attività culturali.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 9. La legislazione unilaterale dello stato: i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale
Nella costituzione italiana sono individuabili alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o
modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale. Tali sono sia i principi
che la costituzione prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale quale la forma
repubblicana, sia i principi che pur non essendo menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di
revisione costituzionale appartengono all’essenza de valori supremi sui quali si fonda la costituzione
italiana. I principi supremi hanno una valenza superiore rispetto ad altre norme o leggi di rango
costituzionale. Anche le disposizioni di derivazione concordataria, come il concordato e il trattato prima e
come l’accordo ora, che godono di quella particolare copertura costituzionale non si sottraggono
all’accertamento della loro conformità ai principi supremi.
Tra i principi supremi rilevanti per il sistema normativo del diritto ecclesiastico italiano si ricordano il
principio supremo di laicità dello stato, il principio del diritto alla tutela giurisdizionale, precisamente il
diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti; il principio della inderogabile tutela
dell’ordine pubblico.
La legislazione unilaterale dello stato: le norme costituzionali
nella costituzione si individuano alcune norme che fondano il diritto ecclesiastico italiano, in quanto
attengono alla funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso: art. 2, 3, 7, 8, 19, 20.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 10. I patti lateranensi: il trattato e il concordato. L’accordo di Villa
Madama
I patti lateranensi furono resi esecutivi in Italia nel 29 vediamone i contenuti:
il trattato: è un accordo tra due soggetti di diritto internazionale, stato italiano e santa sede, con cui l’Italia ha
riconosciuto alla santa sede la sovranità nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in
conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. Ha inoltre riconosciuto alla
santa sede la piena proprietà ed esclusiva potestà e giurisdizione sul Vaticano. Si è così costituito lo stato
Città del vaticano. Si tratta di una monarchia assoluta ed elettiva. La santa sede gode anche della proprietà
delle basiliche patriarcali. A tali immobili sono riconosciute le immunità previste dal diritto internazionale
per le sedi degli agenti diplomatici. Il trattato è tuttora vigente salvo alcune modifiche: il protocollo
addizionale dell’84 ha stabilito che non si considera più in vigore il principio del trattato della religione
cattolica come sola religione di stato e che gli effetti civili di sentenze e provvedimenti emanati dalle
autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici concernenti materie spirituali o disciplinari e comunicati
alle autorità civili vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani
il concordato: del 29 tra Italia e santa sede è stato integralmente modificato dall’accordo di Villa Madama e
dal protocollo addizionale annesso allo stesso. Vediamo il contenuto:
1. l’art. 1 afferma il principio in cui stato e chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e
sovrani
2. l’art. 2 garantisce alla chiesa la libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di
evangelizzazione e di santificazione nonché di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio
del magistero e del ministero spirituale
3. l’art. 3garantisce all’autorità ecclesiastica la libertà di determinare le circoscrizioni delle diocesi e delle
parrocchie e di nominare i titolari dei relativi uffici.
4. l’art. 4 delinea immunità del servizio militare per ecclesiastici
5. l’art 5 specifica garanzie e privilegi relativi agli edifici di culto
6. l’art. 6 concerne le festività religiose
7. effetti civili del matrimonio
8. assicura alla chiesa il diritto di istituire scuole
il protocollo addizionale apporta opportune precisazioni per la migliore applicazione dei patti lateranensi.
Sono fonti atipiche perché pur presentandosi nella forma di legge ordinaria, hanno, rispetto alle leggi
ordinarie una forza maggiore che si esplica nella resistenza all’abrogazione e alla modifica. Quindi rispetto a
tali norme il potere legislativo può essere esercitato solo in due modi: o con previo accordo con la santa sede
o con il procedimento di revisione costituzionale. Si ha qui una riserva aggregata o rinforzata di legge.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 11. Le fonti bilaterali dirette a disciplinare i rapporti tra stato e
confessioni non cattoliche
L’art 8 della cost ha sancito il principio della bilateralità secondo il quale i rapporti tra lo stato e le
confessioni diverse da quella cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze. Da tale principio deriva la rinuncia da parte dello stato non solo a qualsiasi ingerenza nella
determinazione dei singoli ordinamenti interni ma anche la rinuncia a regolare con atti unilaterali la
disciplina dei propri rapporti con le confessioni stesse.
Lo strumento diretto a regolamentare i rapporti tra stato e chiese non cattoliche sono le Intese che sono fonti
di origine bilaterale. Fino ad oggi la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via
legislativa ma dalla prassi costituzionale.
Le leggi di approvazioni di intesesono fonti atipiche rientranti nella categoria delle leggi rinforzate e sono
garantite dalla costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria; rispetto ad esse tuttavia non vi
sono limiti all’esame sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 12. Le norme dell’UE in materia ecclesiastica
L’UE non ha competenza diretta in materia ecclesiastica essendole riservate solo le materie espressamente
previste nei trattati. La partecipazione all’UE comporta per l’Italia una serie di obblighi di adattamento
dell’ordinamento nazionale alla normativa emanata dagli organi comunitari. Tuttavia il diritto comunitario
aprendosi progressivamente ai diritti fondamentali sembra toccare anche la materia ecclesiastica. Infatti
l’art.6 del trattato di Amsterdam stabilisce che l’UE rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma nel
50.
Infine la carta europea dei diritti fondamentali proclamata a Nizza nel 2000 fa riferimento alla libertà di
pensiero, coscienza e religione.
Il trattato di Lisbona ha attribuito alla carta lo stesso valore giuridico dei trattati e ha stabilito che i diritti
fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’unione in quanto principi generali.
La dichiarazione n. 11 annessa all’atto finale del trattato di Amsterdam e precisa che l’UE si impegnano a
rispettare e non pregiudicare lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o
comunità religiose degli stati membri. L’UE rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e
non confessionali. Tale disposizione sta a significare l’incompetenza dell’UE a definire il regime delle
chiese, associazioni e comunità religiose.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 13. La convenzione europea dei diritti dell’uomo e le altre norme
internazionali poste a tutela dei diritti umani fondamentali
La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU è stata
resa esecutiva in Italia nel 1955. Essa tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione e vi è una serie
di leggi che danno esecuzione ei trattati internazionali. Tali convenzioni hanno trovato ingresso nel nostro
ordinamento in virtù di legge ordinaria di ratifica e pertanto sono ritenute leggi ordinarie e non potranno
essere unilateralmente abrogate sino a quando resteranno in vigore tra gli stato che li hanno ratificati.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico 14. Le leggi ordinarie dello stato e le leggi regionali
In seguito alla riforma costituzionale del 2001 la potestà legislativa generale appartiene allo stato e alle
regioni posti sullo stesso piano. La competenza è attribuita per materia. L’art 117 stabilisce le materie in cui
lo stato ha competenza esclusiva, concorrente e la competenza residuale delle regioni.
Filippo Amelotti Sezione Appunti
Manuale breve di diritto ecclesiastico